Decreto Legge 78/2009
Agevolazioni per acquisto di Beni Strumentali.
Desideriamo portare a conoscenza di tutti i nostri Clienti, Titolari d’Azienda e operanti nei Settori del Commercio, Ristorazione, Bar etc.. L’agevolazione offerta dal D.L. 78/2009 meglio conosciuto come Tremonti-Ter di cui qui di seguito forniremo un rapido cenno.
I punti di Interesse fondamentale sono:
Detassazione al 50% degli Utili reinvestiti dalle Aziende in Macchinari ed Apparecchiature fino al 30/Giugno/2010
Agevolazione diretta a Titolari di Reddito d’impresa in qualunque forma giuridica (ditta individuale o società).
Sono esclusi dalla Agevolazione i Titolari di reddito professionale ed Agricolo
Il Bonus viene revocato in caso di cessione del Bene prima del secondo periodo di Imposta
Quindi i nostri potenziali futuri Clienti interessati all’acquisto di Nuove Aparecchiature del Settore: Cottura, Lavaggio, Neutri e Refrigerazione; nonchè attrezzature da banco quali (es. Misuratori Fiscali, Bilance, Affettatrici etc..) potranno usufruire di tali agevolazioni.
Il nostro Ufficio Commerciale rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito
telefono 049-6886920
fax 049-2106629
Celluare 347 6263905
Sunto del D.L. 78/2009
La cosiddetta “Tremonti-ter” è senza dubbio il pezzo forte dell’ultima “manovra d’estate”. In realtà, il decreto legge 78/2009, approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio, contiene diverse misure di impatto fiscale. Contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi internazionali a parte, trattati in un altro intervento, un’altra misura “d’interesse” per i titolari di reddito d’impresa è, ad esempio, la revisione, prevista, dei coefficienti d’ammortamento.
La “detassazione degli utili reinvestiti in macchinari” (rubrica dell’articolo 5 della “manovra”) merita, comunque, un’attenzione particolare.
È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, fatti dall’entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2010. L’esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
Ritorna, così, seppur modificato, il meccanismo agevolativo previsto, da ultimo, dalla legge 383/2001 (il beneficio era allora concesso anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e si concretizzava nell’abbattimento del reddito di un importo pari al 50% del volume degli investimenti in beni strumentali che eccedeva la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti).
Il bonus è collegato agli investimenti fatti (come si legge dalle note esplicative della tabella Ateco 2007) in macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Una divisione, la 28, in cui si ritrovano apparecchi fissi, mobili o portatili (a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l’edilizia e l’ingegneria civile, per uso agricolo o domestico), e che include anche alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.
L’incentivo è revocato se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Una disposizione antielusiva, questa, che riprende l’analoga previsione inserita nella citata legge 383/2001, in relazione alla quale l’agenzia delle Entrate, con la circolare 90/2001, ebbe modo di precisare che il reddito del periodo relativo all’esercizio in cui si fosse verificato uno degli eventi che faceva perdere il diritto al beneficio doveva essere aumentato “avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dimessi, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore…assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa…La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile”.
Soggetti beneficiari:
La possibilità di fruire della detassazione è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato ossia a:
* persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali
* società in nome collettivo e in accomandita semplice
* società di armamento
* società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale
* consorzi tra imprese
* società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni
* società cooperative e di mutua assicurazione
* enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale
* enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata
* società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l’attività è svolta dalla stabile organizzazione.
Sono, viceversa, esclusi dall’ambito applicativo:
* le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’articolo 32 del Tuir
* gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa
* gli esercenti arti e professioni.
I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro (individuate ai sensi del decreto legislativo 334/1999, come modificato dal Dlgs 238/2005) potranno usufruire dell’agevolazione soltanto se sarà documentato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.
L’agevolazione opera anche per le piccole e medie imprese in perdita. Per tali soggetti, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare un atto di convenzione con l’Abi per consentire l’adesione degli istituti di credito alla riduzione degli oneri finanziari e alla rimodulazione dei tempi di pagamento degli importi dovuti dai predetti soggetti che versino in difficoltà finanziaria.
Importo e applicazione della detassazione
L’agevolazione si sostanzia in una riduzione dell’imponibile Ires pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2010. Il beneficio non opera ai fini Irap.
I periodi di imposta interessati sono pertanto l’anno 2009 e 2010.
Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011).
La diminuzione d’imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011).
Componenti del costo di acquisto
Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell’Iva indetraibile.
Revoca dell’agevolazione
I beni acquisiti mediante la “Tremonti-Ter” non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa per i due periodi di imposta successivi a quello in cui avviene l’acquisto.
Il beneficio fiscale decade se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione non aderenti allo Spazio economico europeo.
Conclusivamente si formula qualche considerazione in merito al momento di rilevanza della disposizione.
Relativamente all’acquisto rileva il momento di consegna e/o di spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui avviene l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per le prestazioni di servizi connesse agli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse. La data di entrata in funzione del bene è rilevante per la deduzione degli ammortamenti, ma non ai fini dell’agevolazione.
Per la locazione finanziaria rileva il momento della consegna (a prescindere dalla maturazione dei canoni), salvo il caso di realizzazione del bene tramite appalto.
In tale ipotesi, fa fede l’ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento del lavoro e l’intera spesa entra nell’anno in cui l’opera è ultimata, indipendentemente dall’inizio lavori.
In caso di costruzione interna trovano applicazione le regole generali sulla competenza (articolo109 del Tuir) con riferimento alle spese complessivamente sostenute.